Ordinanza — n. 20597/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMSIG JENNIFER nato a ARZIGNANO il 04/08/1998 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo in ordine alla sussistenza del dolo sono manifestamente infondati oltre che proposti per questioni in fatto non consentite in sede di legittimità in relazione alla articolata corretta risposta data dalla Corte sull'analogo motivo di appello in ordine alla consapevole difformità dal vero della deposizione resa dal ricorrente al fine di fornire un elemento a disacrico al congiunto, in ordine alla quale non illogicamente è stato considerata anche, quale conferma indiretta, la produzione del preordinato CD vuoto a riscontro (v. pg. 9 e ss. della sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20597/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo costituisce censura in fatto al corretto esecizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha escluso la concessione della attenuanti c.d. generiche sul rilievo della gravità dei fatti, segnatamente con riguardo alla loro articolata preordinazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMSIG JENNIFER nato a ARZIGNANO il 04/08/1998 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo in ordine alla sussistenza del dolo sono manifestamente infondati oltre che proposti per questioni in fatto non consentite in sede di legittimità in relazione alla articolata corretta risposta data dalla Corte sull'analogo motivo di appello in ordine alla consapevole difformità dal vero della deposizione resa dal ricorrente al fine di fornire un elemento a disacrico al congiunto, in ordine alla quale non illogicamente è stato considerata anche, quale conferma indiretta, la produzione del preordinato CD vuoto a riscontro (v. pg. 9 e ss. della sentenza);
Ritenuto che il secondo motivo costituisce censura in fatto al corretto esecizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha escluso la concessione della attenuanti c.d. generiche sul rilievo della gravità dei fatti, segnatamente con riguardo alla loro articolata preordinazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente Angelo Capozzi Giorgi4 Fidelbo Li/\ DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 2 6...mA IL CA