Ordinanza — n. 20596/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEON CAMONES ROLANDO nato il 05/11/1993 avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di MILANO!dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. involgendo una rivalutazione del fatto. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2022 Il consigliere estensore Il Pr dente AngeloiCapozzi Gior Fidelbo DEPOSITATO IN CANqELLER1A M 1 a ' •-•-• -,. • 2022 oggi, IL CANCELLIER :
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20596/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. involgendo una rivalutazione del fatto. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2022 Il consigliere estensore Il Pr dente AngeloiCapozzi Gior Fidelbo DEPOSITATO IN CANqELLER1A M 1 a ' •-•-• -,. • 2022 oggi, IL CANCELLIER :
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEON CAMONES ROLANDO nato il 05/11/1993 avverso la sentenza del 28/09/2021 del TRIBUNALE di MILANO!dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. involgendo una rivalutazione del fatto. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2022 Il consigliere estensore Il Pr dente AngeloiCapozzi Gior Fidelbo DEPOSITATO IN CANqELLER1A M 1 a ' •-•-• -,. • 2022 oggi, IL CANCELLIER :