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Ordinanza — n. 20595/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20595/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20595/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PORTA NICOLA nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/07/1982 PORTA ANTONIO nato a VILLACIDRO il 13/06/1951 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo, secondo e terzo motivo sulla ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 393-bis cod. pen. e sulla assenza di atti di resistenza sono proposte per ragioni di fatto non consentite in sede di legittimità oltre che manifestamente infondate in relazione alla articolata corretta risposta data dalla Corte sugli analoghi motivi di appello (v. pg. 7 e 8 della sentenza);

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20595/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il quarto motivo sulla mancata riassunzione della prova testimoniale del M.Ilo Di Paola è del tutto genericamente proposto non emergendo, in ogni caso, dal testo della sentenza la relativa richiesta in appello ( v. pg. 4 e ss., ibidem); Ritenuto che il quinto motivo sulla intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondata, non rilevando la data del deposito della sentenza impugnata ma la relativa deliberazione intervenuta in data 3/6/2021, antecedemente allo spirare del termine scadente il 5/6/2021; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale pagamento dell'ammenda restituzione del termine scaduto tardivo pagamento delle spese momento del reato termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PORTA NICOLA nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/07/1982 PORTA ANTONIO nato a VILLACIDRO il 13/06/1951 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo, secondo e terzo motivo sulla ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 393-bis cod. pen. e sulla assenza di atti di resistenza sono proposte per ragioni di fatto non consentite in sede di legittimità oltre che manifestamente infondate in relazione alla articolata corretta risposta data dalla Corte sugli analoghi motivi di appello (v. pg. 7 e 8 della sentenza);

Ritenuto che il quarto motivo sulla mancata riassunzione della prova testimoniale del M.Ilo Di Paola è del tutto genericamente proposto non emergendo, in ogni caso, dal testo della sentenza la relativa richiesta in appello ( v. pg. 4 e ss., ibidem); Ritenuto che il quinto motivo sulla intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondata, non rilevando la data del deposito della sentenza impugnata ma la relativa deliberazione intervenuta in data 3/6/2021, antecedemente allo spirare del termine scadente il 5/6/2021; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr )dente Angelo Capozzi Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CELLERIA G 2022 oggt, 1