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Ordinanza — n. 20594/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20594/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRAOUI NIZAR nato a ALESSANDRIA il 22/08/2000 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle par2 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 38458/21 RG OSSERVA Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta personalmente dall'imputato. Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2022 Il consigliere estensore Il Pr idente Angel» Capozzi GiorgVc Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIAg', --------- ;,-: - -- IL CANC

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20594/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 11.3.2022 Il consigliere estensore Il Pr idente Angel» Capozzi GiorgVc Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIAg', --------- ;,-: - -- IL CANC

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano ricorso per cassazione condono delle spese procedurali motivi di cassazione trattato di Nizza diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
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