Ordinanza — n. 20593/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUITIERI ANTONIO nato a SALERNO il 19/04/1974 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; --" OSSERVA Ritenuto che le censure sulla motivazione sono del tutto genericamente proposte (criticando, tra l'altro, la considerazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, di cui non v'è alcuna traccia nella vicenda processuale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr't idente Angelo apozzi Giorg4 Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA erif
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20593/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr't idente Angelo apozzi Giorg4 Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA erif
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUITIERI ANTONIO nato a SALERNO il 19/04/1974 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; --" OSSERVA Ritenuto che le censure sulla motivazione sono del tutto genericamente proposte (criticando, tra l'altro, la considerazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, di cui non v'è alcuna traccia nella vicenda processuale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr't idente Angelo apozzi Giorg4 Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA erif