Ordinanza — n. 20591/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACERA ANNA nato a TORRE DEL GRECO il 04/08/1983 avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sulla motivazione della sentenza sono manifestamente infondate oltre che del tutto generiche; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza della recidiva è generico non risultando dal testo della sentenza la devoluzione della questione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il P idente Angelo Capozzi Giorgi Fidelbo DEPCSITATO IN CANCELLERIA ogg, MAG if272 I
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20591/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il P idente Angelo Capozzi Giorgi Fidelbo DEPCSITATO IN CANCELLERIA ogg, MAG if272 I
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACERA ANNA nato a TORRE DEL GRECO il 04/08/1983 avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sulla motivazione della sentenza sono manifestamente infondate oltre che del tutto generiche; Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza della recidiva è generico non risultando dal testo della sentenza la devoluzione della questione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il P idente Angelo Capozzi Giorgi Fidelbo DEPCSITATO IN CANCELLERIA ogg, MAG if272 I