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Ordinanza — n. 20590/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual criticism and manifestly unfounded fourth ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20590/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence regarding sentencing determination and liability, arguing against the court's discretion. The court rejected these claims as generic factual criticisms reserved for the trial judge and deemed the fourth ground manifestly unfounded because the liability statement was already final in the remand proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based on generic factual criticism of the lower court's discretionary assessment of crime gravity or personality are inadmissible, and grounds manifestly lacking foundation must be rejected.

Parole chiave

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generic factual criticism discretionary sentencing power manifestly unfounded ground finality of liability inadmissible appeal procedural costs Cassation jurisdiction impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCILI DANILO nato a PESCIA il 06/12/1962 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo sulla determinazione della pena costituiscono generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della gravità del fatto e della gravata personalità del ricorrente; Ritenuto che il terzo motivo è genericamente proposto;

Ritenuto che il quarto motivo è manifestamente infondato trattandosi di giudizio di rinvio limitato alla pena e rispetto al quale, pertanto, era irrevocabile l'affermazione di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il PrO idente Angelo Capozzi Giorg4 Fidelbo £ur. DEPOSITATO IN CANCELLERIA n et,. I