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Ordinanza — n. 20589/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20589/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20589/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUPERBO MICHELE nato a ANDRIA il 04/10/1974 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono manifestamente infondate oltre che proposte per ragioni in fatto correlate alla valutazione probatoria, peraltro riguardanti la specifica valenza minacciosa delle espressioni non oggetto di devoluzione in appello (riguardante la esistenza del credito e la derubricazione ex art. 393 cod. pen.);

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 20589/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo sul diniego delle attenuanti c.d. generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della gravata personalità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena decisione giustificata dell'assicuratore minaccia non comprovata aiuti a carattere sociale affezioni psichiche inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUPERBO MICHELE nato a ANDRIA il 04/10/1974 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono manifestamente infondate oltre che proposte per ragioni in fatto correlate alla valutazione probatoria, peraltro riguardanti la specifica valenza minacciosa delle espressioni non oggetto di devoluzione in appello (riguardante la esistenza del credito e la derubricazione ex art. 393 cod. pen.);

Ritenuto che il secondo motivo sul diniego delle attenuanti c.d. generiche costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della gravata personalità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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