Ordinanza — n. 20587/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPICH CLAUDIO nato a PISTOIA il 20/03/1982 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che la censura sulla sussistenza della idoneità della condotta materiale è proposta per inammissibili ragioni in fatto, riproduttive dei motivi di appello, ai quali il Giudice di merito ha dato puntuale e corretta risposta (v. p. 4 e sg. della sentenza) sia in relazione alla finalità oppositiva che alla sua obiettiva valenza intimidatoria;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20587/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, quanto al secondo motivo, si tratta di censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato l'assenza di elementi positivi e la presenza di univoci elementi negativi costituiti dai sintomatici numerosissimi precedenti penali a carico (v. pg. 5, ibidem) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPICH CLAUDIO nato a PISTOIA il 20/03/1982 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che la censura sulla sussistenza della idoneità della condotta materiale è proposta per inammissibili ragioni in fatto, riproduttive dei motivi di appello, ai quali il Giudice di merito ha dato puntuale e corretta risposta (v. p. 4 e sg. della sentenza) sia in relazione alla finalità oppositiva che alla sua obiettiva valenza intimidatoria;
Rilevato che, quanto al secondo motivo, si tratta di censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato l'assenza di elementi positivi e la presenza di univoci elementi negativi costituiti dai sintomatici numerosissimi precedenti penali a carico (v. pg. 5, ibidem) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente Angelo Capozzi Giork Fidelbo DEPOSITATO 0„0li_ , IN CANCELLERIA ICCANCELL Paola