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Ordinanza — n. 20586/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20586/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20586/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICASTRO ANDREA nato a VENEZIA il 08/05/1981 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che la censura sulla sussistenza del requisito della contestuale presenza di più persone è proposta per inammissibili ragioni in fatto involgenti la rivalutazione probatoria delle testirninianze, riproduttivi dei motivi di appello, ai quali il Giudice di merito ha dato puntuale e corretta risposta (v. punto 4a della sentenza) mentre generica è la censura in ordine alla contestualità della condotta ostruzionistica rispetto all'atto di ufficio ( v. punto 4a, ibidem);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20586/2022 — snpen · Corte di Cassazione: punto 4a della sentenza) mentre generica è la censura in ordine alla contestualità della condotta ostruzionistica rispetto all'atto di ufficio ( v. punto 4a, ibidem);

Parole chiave

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spese di difesa allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale indennizzo del difensore d'ufficio ripetibili dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICASTRO ANDREA nato a VENEZIA il 08/05/1981 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che la censura sulla sussistenza del requisito della contestuale presenza di più persone è proposta per inammissibili ragioni in fatto involgenti la rivalutazione probatoria delle testirninianze, riproduttivi dei motivi di appello, ai quali il Giudice di merito ha dato puntuale e corretta risposta (v. punto 4a della sentenza) mentre generica è la censura in ordine alla contestualità della condotta ostruzionistica rispetto all'atto di ufficio ( v. punto 4a, ibidem);

Rilevato che ai rilievi che precedono non fa velo la memoria difensiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pré dente Angel Capozzi i(_/_ Giorgí Fidelbo DEPOSITATO IN CAN LLERIA " oggi, 26 20n jhL