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Ordinanza — n. 20585/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20585/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20585/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANARI ALESSIO nato a LIVORNO il 18/01/1985 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che la censura sulla mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondata oltre che generica non considerando in alcun modo quella resa a riguardo dalla sentenza impugnata sull'analoga censura in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Prs dente AngeI9 Capozzi Giorgi Fidelbo DEPOSfrATO IN CANCE..: oggi, IL CA

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20585/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Prs dente AngeI9 Capozzi Giorgi Fidelbo DEPOSfrATO IN CANCE..: oggi, IL CA

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale riconsiderazione motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANARI ALESSIO nato a LIVORNO il 18/01/1985 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che la censura sulla mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondata oltre che generica non considerando in alcun modo quella resa a riguardo dalla sentenza impugnata sull'analoga censura in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Prs dente AngeI9 Capozzi Giorgi Fidelbo DEPOSfrATO IN CANCE..: oggi, IL CA