Ordinanza — n. 20584/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTINO DOMENICO nato a TRANI il 14/05/1953 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che la censura sulle modalità di svolgimento della individuazione fotografica è assolutamente generica e non considera in alcun modo quella resa a riguardo dalla sentenza impugnata sull'analoga censura in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr "dente Angelq4apozzi Gioriid Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA .9ggi, 2 6 99: 4, B_2522 IL CANCE
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20584/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr "dente Angelq4apozzi Gioriid Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA .9ggi, 2 6 99: 4, B_2522 IL CANCE
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTINO DOMENICO nato a TRANI il 14/05/1953 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che la censura sulle modalità di svolgimento della individuazione fotografica è assolutamente generica e non considera in alcun modo quella resa a riguardo dalla sentenza impugnata sull'analoga censura in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr "dente Angelq4apozzi Gioriid Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA .9ggi, 2 6 99: 4, B_2522 IL CANCE