Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20580/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20580/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20580/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIPALMA MATTEO nato a CERIGNOLA il 07/08/1973 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato trattandosi di procedimento svoltosi secondo il rito cartolare, senza la presenza delle pareti; Ritenuto che le censure sulla motivazione in ordine alla responsabilità sono genericamente proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproducono i motivi di censura in appello senza tener conto della articolata corretta risposta data dalla Corte a riguardo (v. pg. 4 della sentenza);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20580/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 4 della sentenza);

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio riesame della domanda d'asilo allegazioni insufficientemente motivate procedure di ricorso modificazione delle conclusioni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIPALMA MATTEO nato a CERIGNOLA il 07/08/1973 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato trattandosi di procedimento svoltosi secondo il rito cartolare, senza la presenza delle pareti; Ritenuto che le censure sulla motivazione in ordine alla responsabilità sono genericamente proposte per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproducono i motivi di censura in appello senza tener conto della articolata corretta risposta data dalla Corte a riguardo (v. pg. 4 della sentenza);

Ritenuto che la censura sul diniego delle attenuanti c.d. generiche è proposta per inaccessibili ragioni in fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pr dente Angelo9Capozzi Giorgi Fidelbo DEPORTATO IN CANCE t RIA 2 6 MAG oggi, IL