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Ordinanza — n. 20578/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20578/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMUNNO VITO nato a MODUGNO il 14/09/1992 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso proposto dall'avv. Todisco in ordine al vizio di motivazione è assolutamente generico; Ritenuto che, quanto al ricorso dell'avv. Spadaro: - Il primo motivo è manifestamente infondato sia in relazione alla assenta mancanza di accertamento di effettiva lettura della notifica a mezzo PEC che della relativa tempistica; - Il secondo motivo è generico ed in fatto rispetto al rilievo probatorio della documentazione sanitaria; - terzo motivo è genericamente propost sia in riferimento alla incensuratezza del ricorrente che dell'assenza di elementi a lui favorevoli in constanza del giudizio di gravità dei fatti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20578/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Todisco in ordine al vizio di motivazione è assolutamente generico; Ritenuto che, quanto al ricorso dell'avv. Spadaro: - Il primo motivo è manifestamente infondato sia in relazione alla assenta mancanza di accertamento di effettiva lettura della notifica a mezzo PEC che della relativa tempistica; - Il secondo motivo è generico ed in fatto rispetto al rilievo probatorio della documentazione sanitaria; - terzo motivo è genericamente propost sia in riferimento alla incensuratezza del ricorrente che dell'assenza di elementi a lui favorevoli in constanza del giudizio di gravità dei fatti.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali condono delle spese procedurali procedura di ricusazione impugnazione della cancellazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMUNNO VITO nato a MODUGNO il 14/09/1992 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso proposto dall'avv. Todisco in ordine al vizio di motivazione è assolutamente generico; Ritenuto che, quanto al ricorso dell'avv. Spadaro: - Il primo motivo è manifestamente infondato sia in relazione alla assenta mancanza di accertamento di effettiva lettura della notifica a mezzo PEC che della relativa tempistica; - Il secondo motivo è generico ed in fatto rispetto al rilievo probatorio della documentazione sanitaria; - terzo motivo è genericamente propost sia in riferimento alla incensuratezza del ricorrente che dell'assenza di elementi a lui favorevoli in constanza del giudizio di gravità dei fatti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il PriØente Angelo apozzi Giorg4 idelbo DEPOSITATO IN CAN LERIA 26 _ 202