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Ordinanza — n. 20577/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20577/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20577/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAZZANI MASSIMO nato a VERONA il 11/04/1964 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo e secondo motivo sono manifestamente infondate oltre che proposte per ragioni in fatto non consentite in sede di legittimità in relazione alla articolata corretta risposta data dalla Corte sull'analogo motivo di appello in ordine alla irrilevanza della depenalizzazione del reato presupposto, entrata in vigore successivamente alla proposizione della denuncia-querela da parte dell'imputato, epoca di consumazione del reato di calunnia, e non incidendo a riguardo la collocazione temporale della attività investigativa né risultando illogica la valutazione in ordine alla ascrizione alla parte offesa anche del delitto di ricettazione dell'assegno asseritamente falsamente compilato; Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato afferendo la questione alla prova del fatto e delle relative circostanze e non la iniziale denuncia avente ad oggetto la falsificazione dell'assegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 ., Il Consigliere estensore Il PrO dente Angelo Capozzi Giorgi Fidelbo 'Ll \ DEPOSITATO IN CANCEir RIA oggi, . -------------- .____ 2 6 1022 ll.. CA

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20577/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 ., Il Consigliere estensore Il PrO dente Angelo Capozzi Giorgi Fidelbo 'Ll \ DEPOSITATO IN CANCEir RIA oggi, . -------------- .____ 2 6 1022 ll.. CA

Parole chiave

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falsificazione di valori di bollo ufficiali ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali censura dell'apprezzamento delle prove prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria esame di cassazione
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