Ordinanza — n. 20569/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROYSI MARCO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 02/03/1990 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono manifestamente infondate, oltre che genericamente proposte, in relazione alla corretta risposta data dalla Corte sull'analogo motivo di appello in ordine alla assoluta non necessità della perizia calligrafica (v. pg. 6 e sg. della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo è genericamente proposto per questione di fatto in ordine ai motivi delle condotte illecite obiettivamente accertate, incensurabilmente valutati dalla sentenza (v. pg. 5 e sg. della sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20569/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo motivo è genricamente proposto per questione di fatto rispetto alla incensurabile ritenuta complementarietà delle condotte illecite (v. pg. 8 della sentenza); Ritenuto che il quarto e quinto motivo sono manifestamente infondati in relazione alla corretta qualificazione del fatto ed al pertinente profilo psicologico del ricorrente, secondo il costante orientamento di legittimità considerato (v. pg. 7 e sg.); Ritenuto che il sesto e settimo motivo costituiscono censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato le tredici condanne per truffa e le modalità della condotta per cui si procede sia a fondamento della maggiore pericolosità dimostrata dal ricorrente che della congrua commisurazione della pena.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROYSI MARCO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 02/03/1990 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono manifestamente infondate, oltre che genericamente proposte, in relazione alla corretta risposta data dalla Corte sull'analogo motivo di appello in ordine alla assoluta non necessità della perizia calligrafica (v. pg. 6 e sg. della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo è genericamente proposto per questione di fatto in ordine ai motivi delle condotte illecite obiettivamente accertate, incensurabilmente valutati dalla sentenza (v. pg. 5 e sg. della sentenza);
Ritenuto che il terzo motivo è genricamente proposto per questione di fatto rispetto alla incensurabile ritenuta complementarietà delle condotte illecite (v. pg. 8 della sentenza); Ritenuto che il quarto e quinto motivo sono manifestamente infondati in relazione alla corretta qualificazione del fatto ed al pertinente profilo psicologico del ricorrente, secondo il costante orientamento di legittimità considerato (v. pg. 7 e sg.); Ritenuto che il sesto e settimo motivo costituiscono censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato le tredici condanne per truffa e le modalità della condotta per cui si procede sia a fondamento della maggiore pericolosità dimostrata dal ricorrente che della congrua commisurazione della pena.
Ritenuto che le deduzioni proposte con la memoria difensiva non fanno velo alla inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consiglier estensore gAi Il Pr dente Angelo pozzi Giorgk Fidelbo DEPOSITATO IN CANCE ./ I