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Sentenza — n. 20343/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20343/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20343/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOZADA BERMUDES DENNIS ERIC nato il 10/12/1986 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; E CONSIDERATO IN DIRNTTO 1. Lozada Bermudes Dennis Eric ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna confermativa della pronuncia di condanna del Tribunale di Piacenza in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 02/06/2016).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20343/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia riconosciuto la nullità del giudizio celebrato in absentia, nonché l'ulteriore lesione del diritto di difesa per la mancata rinnovazione dell'istruttoì-ia, oltre che l'omessa motivazione sul punto; eccepisce, inoltre, violazione della legge penale laddove la Corte di appello non ha riconosciuto la nullità del presunto accertamento ex lege, stante la mancata indicazione degli avvisi di legge ai sensi degli artt. 114 e 356 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente revoca della sospensione condizionale carenza di urgenza assenza ingiustificata assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen.; vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOZADA BERMUDES DENNIS ERIC nato il 10/12/1986 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRNTTO 1. Lozada Bermudes Dennis Eric ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna confermativa della pronuncia di condanna del Tribunale di Piacenza in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 02/06/2016).

2. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia riconosciuto la nullità del giudizio celebrato in absentia, nonché l'ulteriore lesione del diritto di difesa per la mancata rinnovazione dell'istruttoì-ia, oltre che l'omessa motivazione sul punto; eccepisce, inoltre, violazione della legge penale laddove la Corte di appello non ha riconosciuto la nullità del presunto accertamento ex lege, stante la mancata indicazione degli avvisi di legge ai sensi degli artt. 114 e 356 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 02/06/21 il relativo termine di prescrizione. 3.1. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.2.

È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). 3.3. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il esidente Daniela Dawan Don tell Ferranti DEPOSITATO IN C ANC 15 N