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Ordinanza — n. 20341/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20341/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20341/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAGNARO MANUEL nato a CHIAVARI il 11/08/1987 avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Cavagnaro Manuel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova confermativa di quella del Tribunale di Genova in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (fatto del 14/05/2016). Deduce illogicità della motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. La sentenza impugnata spiega infatti adeguatamente (p.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20341/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce illogicità della motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. La sentenza impugnata spiega infatti adeguatamente (p.

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti carenza di credibilità oggettiva mancata prova di parzialità testimonianze contraddittorie asserzione difendibile testimonianza della vittima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAGNARO MANUEL nato a CHIAVARI il 11/08/1987 avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cavagnaro Manuel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova confermativa di quella del Tribunale di Genova in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (fatto del 14/05/2016). Deduce illogicità della motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. La sentenza impugnata spiega infatti adeguatamente (p.

5) la ragione della disposta durata della sospensione della patente. Durata che, attesa la diversa natura tra la sanzione amministrativa accessoria e la pena, non può essere parametrata su quest'ultima. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore IlJ residente Daniela Dawan DorIitella Ferlranti DEPOSITATO IN CANC LERIA 1027.