Ordinanza — n. 20340/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARETO DAVIDE nato a GENOVA il 30/11/1972 avverso la sentenza del 15/01/2019 della CORTE APPELLO dì GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Favareto Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova parzialmente confermativa di quella deVrribunale di Genova in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente. Deduce l'apparenza e/o la manifesta illogicità della motivazione, in particolare per l'asserita mancanza dei canoni di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari nonché in relazione al mancato espletamento di una perizia; apparenza della motivazione con riguardo alla valutazione di tre precedenti penali per guida senza patente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20340/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce l'apparenza e/o la manifesta illogicità della motivazione, in particolare per l'asserita mancanza dei canoni di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari nonché in relazione al mancato espletamento di una perizia; apparenza della motivazione con riguardo alla valutazione di tre precedenti penali per guida senza patente.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARETO DAVIDE nato a GENOVA il 30/11/1972 avverso la sentenza del 15/01/2019 della CORTE APPELLO dì GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Favareto Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova parzialmente confermativa di quella deVrribunale di Genova in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente. Deduce l'apparenza e/o la manifesta illogicità della motivazione, in particolare per l'asserita mancanza dei canoni di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari nonché in relazione al mancato espletamento di una perizia; apparenza della motivazione con riguardo alla valutazione di tre precedenti penali per guida senza patente.
Il ricorso è inammissibile perché sviluppato tutto sul piano del fatto, oltre ad essere manifestamente infondato e generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (pp. 5-6) con le quali non si confronta affatto. ed infine afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Così si dica anche con riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, adeguatamente motivata (p. 7).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Daniela Dawan ìaMJ ?.- -t-#.- DEPOSITAT