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Ordinanza — n. 20337/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20337/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20337/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADIO RUDI nato a VAPRIO D'ADDA il 04/02/1977 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Amadio Rudi - imputato del reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen., in relazione agli artt. 115 e 140 d.lgs. 285/1992 (commesso il 07/07/2017) - ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviata dal Tribunale di Bergamo. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni dell'appello. Il ricorso è inammissibile perché sviluppa argomentazioni sul piano del fatto. Le stesse, peraltro, si rivelano del tutto generiche perché non si confrontano con quelle, adeguate e congrue, del provvedimento impugnato (p. 3). Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20337/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 590-bis, comma 1, cod. pen., in relazione agli artt. 115 e 140 d.lgs. 285/1992 (commesso il 07/07/2017) - ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviata dal Tribunale di Bergamo. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni dell'appello. Il ricorso è inammissibile perché sviluppa argomentazioni sul piano del fatto. Le stesse, peraltro, si rivelano del tutto generiche perché non si confrontano con quelle, adeguate e congrue, del provvedimento impugnato (p. 3). Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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guida in stato di inattitudine lesione al piede guida recidiva in stato di ebbrezza risarcimento per atto illecito disturbo dell'adattamento mancanza di disciplina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADIO RUDI nato a VAPRIO D'ADDA il 04/02/1977 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Amadio Rudi - imputato del reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen., in relazione agli artt. 115 e 140 d.lgs. 285/1992 (commesso il 07/07/2017) - ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviata dal Tribunale di Bergamo. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni dell'appello. Il ricorso è inammissibile perché sviluppa argomentazioni sul piano del fatto. Le stesse, peraltro, si rivelano del tutto generiche perché non si confrontano con quelle, adeguate e congrue, del provvedimento impugnato (p. 3). Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il 2residente Daniela Dawan tel a P@rranti „...h DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. --