Ordinanza — n. 20334/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAtanasovski Lupcho ricorre avverso la sentenza della Corte di appello .s•R.A.- • olk-,-rczte•km.. &re)t-14" di Trento\tonfermativa di quella del Tribunale di Bolzano in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 14/01/2018). Deduce violazione di legge con riguardo all'utilizzabilità degli accertamenti etilometrici e alla valutazione delle risultanze probatorie, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione al caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20334/2022 — snpen · Corte di Cassazione: &re)t-14" di Trento\tonfermativa di quella del Tribunale di Bolzano in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 14/01/2018). Deduce violazione di legge con riguardo all'utilizzabilità degli accertamenti etilometrici e alla valutazione delle risultanze probatorie, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione al caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATANASOVSKI LUPCHO nato il 14/12/1975 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Atanasovski Lupcho ricorre avverso la sentenza della Corte di appello .s•R.A.- • olk-,-rczte•km.. &re)t-14" di Trento\tonfermativa di quella del Tribunale di Bolzano in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 14/01/2018).
2. Deduce violazione di legge con riguardo all'utilizzabilità degli accertamenti etilometrici e alla valutazione delle risultanze probatorie, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione al caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pp. 6-7), in particolare non scanditi dalla necessaria critica analisi delle ampie argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con le quali il ricorrente non si confronta. Quanto al trattamento sanzionatorio giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici, come avvenuto nel caso di specie. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Daniela Dawan J O4A.4'&Ia.. DEPOSITATO IN C LIERIAoggi, .