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Ordinanza — n. 20333/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20333/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20333/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gabrielli Lauro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, parzialmente confermativa di quella del Tribunale di Rimini per il reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 07/06/2016). Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20333/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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gravi addebiti penali attendibilità dei testimoni accuse di abuso verdetto di colpevolezza assistenza riabilitativa testimone a carico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI LAURO nato a PESCARA il 19/01/1964 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gabrielli Lauro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, parzialmente confermativa di quella del Tribunale di Rimini per il reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 07/06/2016).

2. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Invero, le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata (p. 2) è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali, anche per fatti specifici, da cui è gravato l'imputato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle'ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente ,- Daniela Dawan Donat la F ranti 0,41^.4,( DEPOSITATO IN CANC L oggi, ....... 2 5 14