Ordinanza — n. 20331/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAtoufi Hamza ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze confermativa di quella del Tribunale di Pisa in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 06/08/2016). Deduce violazione di legge con riguardo all'assenza di corrispondenza tra quanto devoluto e la decisione, in relazione alla pena irrogata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20331/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione di legge con riguardo all'assenza di corrispondenza tra quanto devoluto e la decisione, in relazione alla pena irrogata.
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la seguente ORDINANZA • sul ricorso proposto da: ATOUFI HAMZA nato il 24/02/1988 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE Iiy dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Atoufi Hamza ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze confermativa di quella del Tribunale di Pisa in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 06/08/2016).
2. Deduce violazione di legge con riguardo all'assenza di corrispondenza tra quanto devoluto e la decisione, in relazione alla pena irrogata.
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.
Questo, infatti, illustra adeguatamente le ragioni del diniego dell'invocata rideterminazione del trattamento sanzionatorio (p.3). Occorre poi ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Tale si presenta, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente Daniela Dawan Donatella Ferrànti --botu41 DEPOSITATO IN CANCEL