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Ordinanza — n. 20328/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drunk driving consent issue as generic and unfounded under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being manifestly unfounded and generic. The appellant challenged a second-instance confirmation of aggravated drunk driving convictions, arguing violations regarding the lack of consent for biological sample collection. The court rejected these claims because the contested decision adequately addressed established precedents stating that specific road traffic regulations do not require prior consent for such police-initiated tests.

Regesto Legislator

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Art. 354, 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 186 cod. strada; The appeal must specifically cite legal grounds and factual elements; generic or unfounded appeals are inadmissible.

Parole chiave

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drunk driving conviction biological sample consent procedural admissibility generic appeal road traffic code domanda d'asilo di cittadino nigeriano allegazioni d'asilo contraddittorie asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 354 cod. proc. pen.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 186 cod. strada
pen., dell'art. 186, commi 2, 2-bis, 2-sexies cod.
Art. 191 cod. proc. pen.
strada, inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
artt. 354 cod. proc. pen
Deduce violazione degli artt. 354 cod. proc. pen., 114 disp.
art. 191 cod. proc. pen
strada, inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco Danilo
Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017, Morrone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO NATALE nato a CORIGLIANO CALABRO il 29/09/1985 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Aiello Natale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Deduce violazione degli artt. 354 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., dell'art. 186, commi 2, 2-bis, 2-sexies cod. strada in relazione all'art. 186, comma 5, cod. strada, inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono specificamente indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo essenziale che l'atto di impugnazione si confronti puntualmente (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Corte a mente dei quali, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (Sez. 4 , n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco Danilo, Rv. 280047;

Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017, dep. 2018, Morrone, Rv. 272334). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esidentè Daniela Dawan Don ella Ferranti A:bts, ot.n••••• DEPOSITATO IN CANCLLEFil 2 5 O' 2 oggi,