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Ordinanza — n. 20324/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns fact-finding reserved to the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20324/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the closed list of legal errors reviewable at this stage. The appellant argued for liability based on evidence evaluation, but the appellate court had already thoroughly examined all defenses and established a precise factual reconstruction. Consequently, the court ruled that these determinations are unreviewable in cassation as they rely on sound reasoning and factual appreciation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals based on the evaluation of evidence or the reconstruction of facts are inadmissible in cassation unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or contradictory.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility closed list of grounds evaluation of evidence reconstruction of facts unreviewable determinations motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINI FABRIZIO nato a FANO il 16/08/1979 avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Giardini Fabrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni , in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a p. 5 della sentenza gravata.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28-