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Ordinanza — n. 20321/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing issues are non-appealable merits matters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner's complaints regarding the criminal sanction treatment fall on the merits plane. The lower court's sentencing decisions are non-appealable in cassation provided they are supported by adequate and logically sound reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court on criminal sanction treatment are inadmissible as they concern the merits, which are non-appealable if the lower court's decision is adequately motivated.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal sanction treatment merits plane exclusion non-appealable sentencing adequate motivation requirement pena massima riesame dell'entità pena pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BISCEGLIE MASSIMILIANO nato a CASTELLANA GROTTE il 07/11/1995 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Di Bisceglie Massimiliano ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio. PS Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale rimodulando in melius il trattamento sanzionatorio, evidenziato che la pena- base è di poco superiore al minimo edittale. Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma, il 28-2-202