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Ordinanza — n. 20319/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as merit issues cannot be raised in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20319/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised by the appellant concerned the merits of the case rather than legal errors. The appellant challenged the conviction for driving under the influence, arguing that the lower court failed to apply the cause of non-punishment for minor offenses and rejected generic mitigating circumstances. The court ruled that determinations regarding the configurability of non-punishment and sentencing are unchallengeable in cassation if supported by adequate reasoning, which the contested judgment possessed.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be limited to legal errors; grievances concerning the merits of the case, such as the application of causes of non-punishment or the assessment of mitigating circumstances, are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal cause of non-punishment merits of the case driving under influence cassation procedure allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni prove inconcludenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Deduce violazione di legge nonché erronea contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILINGERI GIANCARLO nato a PALERMO il 24/06/1986 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Filingeri Giancarlo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo, per il reato di guida in stato di ebbrezza. Deduce violazione di legge nonché erronea contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al rigetto delle invocate circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità; collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ed al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale (p.7) fatto riferimento alle modalità della condotta e all'elevato grado di pericolo per la propria ed altrui incolumità.

Parimenti si dica in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche giustificato in ragione dell'assenza di «alcun sintomo di resipiscenza per la condotta tenuta e per la reiterazione della stessa, dopo una precedente condanna definitiva per la medesima condotta» (p.7). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Daniela Dawan Dona ella AFerranti ....Pot+sn 619- DEPOSITATO