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Ordinanza — n. 20318/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as merits issues exceed cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20318/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grievances concerned the substantive merits of the case rather than procedural errors. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court rejected them based on the defendant's negative personality and prior criminal record. The Supreme Court ruled that such factual determinations regarding sentencing are non-reviewable in cassation unless the reasoning is logically flawed or legally erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 125 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Grievances challenging the recognition of mitigating circumstances or the substantive application of criminal law provisions are inadmissible in cassation as they concern the merits, which are reserved for the court of first instance and appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility merits review scope generic mitigating circumstances negative personality assessment cassation review limits risarcimento per atto illecito delitto contro l'ambiente competenza secondo il regolamento Dublino

Disposizioni normative citate

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Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
artt. 125 cod. proc. pen
Deduce violazione degli artt. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO DANIELE nato a PALERMO il 06/02/1971 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Russo Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo che lo ha ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver commesso il fatto in orario notturno. Deduce violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure cleducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Invero, le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto ostativa al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche «la negativa personalità dell'appellante, gravato da un precedente analogo di poco anteriore al fatto per cui si procede, che attesta la sua insensibilità al rispetto delle regole e numerosi precedenti penali».

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Preibente Daniela Dawan DonateIl Ferranti va_ DEPOSITATO IN CANCEL RIAoo