Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding sentence reduction under abbreviated trial rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the sentence reduction was already remedied by the appellate court's decision. The appellant argued that the first judge incorrectly applied the reduction rate under the abbreviated trial procedure, claiming a violation of articles 132 and 133 of the Penal Code. The court rejected this as the appellate judgment corrected the error, rendering the appellant's arguments generic and unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442, comma 2, cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: An appeal based on a procedural error in sentence reduction that has been corrected by the appellate court is inadmissible if the arguments are generic and lack specific factual support.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCAIDA CARLO nato a ERICE il 18/09/1986 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bucaida Carlo, imputato del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Trapani in esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena all'appellante ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 103/2017. Deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. per omessa motivazione sulla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Invero, la doglianza formulata in appello dall'imputato concerneva il fatto che il primo Giudice avesse erroneamente disposto, in relazione al rito prescelto, la riduzione di un terzo sulla pena base e non già della metà, come previsto dalla norma novellata.
A tale errore ha posto rimedio la sentenza di appello, di talché le considerazioni svolte dal ricorrente appaiono generiche, traducendosi in un astratto richiamo a principi giurisprudenziali, nonché manifestamente infondate. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Daniela Dawan Dona Ila Ferranti tatt.m.Ì ER1A DEPOSITATO IN CANC 2 5 M 1011 oggi