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Ordinanza — n. 20313/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and fails to cite specific legal grounds or facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared Filippo Narducci's appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the Court of Appeal's dismissal of his appeal against a traffic offense conviction violated procedural rules due to a lack of correlation with the original judgment's reasoning. The court rejected this claim, ruling that the appeal merely repeated generic criticisms without providing the specific legal arguments and factual elements necessary to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.: An appeal must specifically cite the legal grounds and factual elements supporting the dissent; generic complaints lacking a precise comparison with the contested decision's reasoning result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure specific legal reasoning traffic offense conviction sanzione disciplinare del notaio diritto di ottenere una decisione domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Il ricorrente deduce violazione di legge, nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione assumendo che non vi sia stata inosservanza dell'art. 581 cod.
Art. 591 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce violazione di legge, nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione assumendo che non vi sia stata inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDUCCI FILIPPO nato a CESENA il 28/03/1981 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Narducci Filippo ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello da questi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Forlì - che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada - per assenza di correlazione tra l'impugnazione proposta e la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il ricorrente deduce violazione di legge, nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione assumendo che non vi sia stata inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto riproduttivo dei medesimi profili di censura già correttamente ritenuti affetti da genericità dalla Corte di appello di Bologna. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta: confronto del tutto mancante nel caso di specie.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Daniela Dawan Dona erranti DEPOSITATO IN CANCEL ERIA'IL C