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Ordinanza — n. 20310/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Ambrogio Pastore's appeal against a traffic offense conviction inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and legal interpretation regarding the severity of the offense, but the court found the grounds generic and repetitive of issues already properly addressed by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 c.p.p.; Appeals must specifically cite legal grounds and factual elements; generic or repetitive arguments render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds traffic offense procedural costs repetitive arguments responsabilità degli amministratori azione di responsabilità gestore d'affari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
285/92 e all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE AMBROGIO nato a SALERNO il 19/08/1958 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pastore Ambrogio, imputato del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la sentenza del locale Tribunale. Deduce erronea interpretazione della prova, violazione di legge, contraddittorietà o manifesta illogicità della prova in relazione all'art. 189, comma 6, d.lgs. 285/92 e all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, atteso che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Questo dà pieno conto della responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato (pp. 5-6), illustrando adeguatamente le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e del testimone di accusa ed ha disatteso la ricostruzione offerta dalla difesa.

Altrettanto adeguatamente sono spiegate le ragioni per cui ha escluso che il fatto possa essere considerato di particolare tenuità (pp.6-7). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente Daniela Dawan DonateIa Ferranti Jt4 44. Q DEPOSITATO IN dANCEL