Ordinanza — n. 20309/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABocchi Marco, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza, ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello dallo stesso proposto nei confronti della pronuncia del Tribunale di Mantova. Il ricorrente eccepisce l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 581 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione al secondo motivo di appello afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20309/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente eccepisce l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 581 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione al secondo motivo di appello afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCHI MARCO nato a OSTIGLIA il 25/01/1978 avverso l'ordinanza del 15/04/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Bocchi Marco, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza, ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello dallo stesso proposto nei confronti della pronuncia del Tribunale di Mantova.
2. Il ricorrente eccepisce l'erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 581 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione al secondo motivo di appello afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Brescia, il ricorrente ha riprodotto, nei medesimi generici termini, le censure poste al Giudice dell'appello. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, le quali si appalesano, nel caso di specie, logiche, congrue e corrette in diritto (p. 2). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Daniela Dawan Dona ella Ferranti ALA-. DEPOSITATO IN CANCEL RIA 00