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Sentenza — n. 20303/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20303/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20303/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Marin Bruno ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, onde il reato di cui all'art.590 cod. pen., risalente al 26-6-2013, è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20303/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, onde il reato di cui all'art.590 cod. pen., risalente al 26-6-2013, è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati corresponsabilità della vittima responsabilità scemata responsabilità penale dei minori azione civile colpa grave
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARIN BRUNO nato a UDINE il 23/03/1967 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marin Bruno ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

2. Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, onde il reato di cui all'art.590 cod. pen., risalente al 26-6-2013, è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez.

U., 21-10-1992, Marino; ( Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 - 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio_ la t, sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione./(9 9'/ - + 1(IG1) (1rUffiQ') e ° c °Il-SU& C-9-AlVt'5- (RA'Creffit-Q- Q. )c?".1<t-th dr) 1) CIL likt__ yAik CAAATD (-)\ ,k)( 0,1,k-r. ??t* • en-r2 3 e 122_ c .S" Così deciso in Roma il 28-2-2022. * I lid' nsinV estensore Il Presi ente A---- DEPOSITATO IN CANCELLERIA o