Ordinanza — n. 20300/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANZETTO GIULIANO nato a TREVISO il 03/10/1978 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Vanzetto Giuliano ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia confermativa della pronuncia del Tribunale di Treviso in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente eccepisce violazione degli artt. 186, comma 1 e 2, lett. a), b) e c), art. 379 reg. att. d.lgs. 285/92 e dell'art. 25 Cost., nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 533, comma 1, cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., invocandosi il minimo della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 25 Cost; Ordinanza — n. 20300/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente eccepisce violazione degli artt. 186, comma 1 e 2, lett. a), b) e c), art. 379 reg. att. d.lgs. 285/92 e dell'art. 25 Cost., nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 533, comma 1, cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., invocandosi il minimo della pena.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANZETTO GIULIANO nato a TREVISO il 03/10/1978 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanzetto Giuliano ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia confermativa della pronuncia del Tribunale di Treviso in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente eccepisce violazione degli artt. 186, comma 1 e 2, lett. a), b) e c), art. 379 reg. att. d.lgs. 285/92 e dell'art. 25 Cost., nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 533, comma 1, cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., invocandosi il minimo della pena.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di cesure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il residente Daniela Dawan D at Ila Ferranti DEPOSITATO IN CANC LLERI