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Ordinanza — n. 20296/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20296/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20296/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANONI LUCA nato a TREVISO il 25/06/1967 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Zanoni Luca ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia confermativa della pronuncia di condanna del Tribunale di Treviso in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Il ricorrente lamenta errata applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, mancato assolvimento dell'onere della prova, violazione del d.P.R. 495/2002, art. 379, comma 8, artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e art. 27 Cost, comma 2, nonché violazione dell'art. 354 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 354 cod. proc. pen, art. 25 Cost; Ordinanza — n. 20296/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta errata applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, mancato assolvimento dell'onere della prova, violazione del d.P.R. 495/2002, art. 379, comma 8, artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e art. 27 Cost, comma 2, nonché violazione dell'art. 354 cod. proc. pen.

Parole chiave

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responsabilità penale motivi di cassazione revisione della sentenza penale causa civile accusa penale violazione delle norme zonali

Disposizioni normative citate

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art. 354 cod. proc. pen
27 Cost, comma 2, nonché violazione dell'art. 354 cod. proc. pen.
art. 25 Cost
oltre alla violazione dell'art. 25 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANONI LUCA nato a TREVISO il 25/06/1967 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Zanoni Luca ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia confermativa della pronuncia di condanna del Tribunale di Treviso in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Il ricorrente lamenta errata applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, mancato assolvimento dell'onere della prova, violazione del d.P.R. 495/2002, art. 379, comma 8, artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e art. 27 Cost, comma 2, nonché violazione dell'art. 354 cod. proc. pen.

Èccepisce inoltre inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 186, commi 1 e 2, lett. a), b), c) e art. 379 reg. att. d.lgs. 285/92, nonché illogicità/vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 533, comma 1, cod. proc. pen. oltre alla violazione dell'art. 25 Cost. Il ricorso è inammissibile. Oltre a svilupparsi sul piano del fatto, solleva doglianze cui la Corte territoriale ha già fornito risposte congrue e corrette in diritto (sul funzionamento dell'etilometro e sul relativo onere della prova, p.4).

Quanto all'evocata curva di Widmark, deve in primo luogo osservarsi che non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito. In ultimo, manifestamente infondato si appalesa il motivo sulla mancata causazione dell'incidente stradale alla luce della puntuale ricostruzione effettuata dai Giudici di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente Daniela Dawan Don Ila Ferranti JpLm- .Lr- DEPOSI