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Sentenza — n. 20287/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20287/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20287/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIRON NECULAI RAZVAN nato il 13/12/1992 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; 1.Miron Neculai Razvan impugna la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20287/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U., 21-10-1992, Marino; ( Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 — 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata divieto di condurre abbandono del procedimento per infrazione stradale sospensione di pena sanzione per violazione stradale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIRON NECULAI RAZVAN nato il 13/12/1992 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Miron Neculai Razvan impugna la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

2. Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, onde il reato di cui all'art 186 cod. strada, risalente all' 8-8-2015, è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez.

U., 21-10-1992, Marino; ( Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 — 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.

3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. L'estinzione del reato per prescrizione comporta, a norma dell'art. 224, comma 3, cod. strada, l'esclusiva competenza del prefetto a procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ne deriva che quest'ultima va eliminata, dovendosi demandare alla predetta autorità amministrativa l'ulteriore corso della relativa procedura. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Terni, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada. Così deciso in Roma il 28-2-2022. Il C siglier estensore DEPOSITATO IN C