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Sentenza — n. 20285/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20285/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20285/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILIPPI TOMMASO nato a CHIARAVALLE il 31/07/1980 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; 1.Filippi Tommaso impugna la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20285/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U., 21-10- 1992, Marino; ( Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 — 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale chiusura dell'istruzione penale termine di revisione ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione del termine scaduto revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILIPPI TOMMASO nato a CHIARAVALLE il 31/07/1980 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Filippi Tommaso impugna la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

2. Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, onde il reato di cui all'art 590 cp, risalente al 23-4-2013, è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez.

U., 21-10- 1992, Marino; ( Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 — 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. bi'sibovvaZetAmIGQIUA ce Q, USOL <ZA- C9->01 AR1ATEutyt2 QZt (9 /yr qA,LOLvdb c (n44.- -P/11 .>" Q,kt 2 Z t.4 ev 3 222 )\ ch.3 Così deciso in Roma il 28-2-2022. Il Co Il sidente DEPOSITATO IN CANC E RIA oggi, 2