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Sentenza — n. 20283/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20283/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20283/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BASTIA JACOPO nato a MILANO il 20/01/1976 avverso la sentenza del 07/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; 1.Bastia Jacopo impugna la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20283/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, onde il reato di cui all'art. 95 d. P. R. 115 del 2002, risalente al 11-3-2013, è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale tardivo pagamento delle spese termini legali momento del reato procedimento in corso differimento dell'esecuzione della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BASTIA JACOPO nato a MILANO il 20/01/1976 avverso la sentenza del 07/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Bastia Jacopo impugna la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

2. Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, onde il reato di cui all'art. 95 d. P. R. 115 del 2002, risalente al 11-3-2013, è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.

Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U., 21-10-1992, Marino; ( Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 — 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.

3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 28-2-2022. DEPOSITATO IN C ANCF I Qbnsi7e estensore Il P esidente