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Ordinanza — n. 20281/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20281/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20281/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA MARIO nato a STIGLIANO il 18/04/1964 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Lauria Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Matera in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (accertato in data 17/07/2013). Deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dibattimentale per l'escussione del teste Nicola Quinto; vizio di motivazione anche in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione sulle ragioni per le quali la Corte di appello ha disatteso i motivi di gravame relativi al reato contestato; illogicità manifesta della motivazione.

Regesto Legislator

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art. 95 d.P.R. 115/2002, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20281/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 95 d.P.R. 115/2002 (accertato in data 17/07/2013). Deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dibattimentale per l'escussione del teste Nicola Quinto; vizio di motivazione anche in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione sulle ragioni per le quali la Corte di appello ha disatteso i motivi di gravame relativi al reato contestato; illogicità manifesta della motivazione.

Parole chiave

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deposizione inattendibile testimonianze contraddittorie momento del reato testimonianza della vittima allegazioni di persecuzione contraddittorie gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 95 d.P.R. 115/2002
Lauria Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Matera in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (accertato in data 17/07/2013).
art. 192 cod. proc. pen
Deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dibattimentale per l'escussione del teste Nicola Quinto; vizio di motivazione anche in riferimento all'art. 192 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA MARIO nato a STIGLIANO il 18/04/1964 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lauria Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Matera in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (accertato in data 17/07/2013). Deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dibattimentale per l'escussione del teste Nicola Quinto; vizio di motivazione anche in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione sulle ragioni per le quali la Corte di appello ha disatteso i motivi di gravame relativi al reato contestato; illogicità manifesta della motivazione.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Questo, infatti, illustra adeguatamente le ragioni del diniego; pertanto, il ricorso si appalesa ripetitivo di doglianze cui la Corte di appello ha già risposto (pp. 4 - 5) laddove inoltre ha concluso per la natura del tutto assertiva e aspecifica rispetto al contenuto della sentenza di primo grado. Il ricorso, infatti, è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Vrèsidente Daniela Dawan DorialeUa Ferranti 2 DEPOSITATO IN CAN E <1,1