Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20276/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20276/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20276/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDICINO DAVIDE nato a SOVERIA MANNELLI il 13/09/1984 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Mendicino Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dì Milano confermativa di quella del Tribunale di Busto Arsizio in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 25/09/2015). Deduce violazione di legge con riguardo all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria volta all'acquisizione dell'articolo di Sicurauto e del libretto metrologico della apparecchiatura alcoltest; vizio di motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive; vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle capacità dell'imputato al momento del fatto; manifesta illogicità in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla pena irrogata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20276/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pp. 3 e 4). Parimenti si dica con riguardo al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Tale si presenta, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato (p. 5). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità penale dei minori responsabilità penale caso di media gravità gravi addebiti penali perseguimento penale per diffamazione responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDICINO DAVIDE nato a SOVERIA MANNELLI il 13/09/1984 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mendicino Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dì Milano confermativa di quella del Tribunale di Busto Arsizio in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (fatto del 25/09/2015). Deduce violazione di legge con riguardo all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria volta all'acquisizione dell'articolo di Sicurauto e del libretto metrologico della apparecchiatura alcoltest; vizio di motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive; vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle capacità dell'imputato al momento del fatto; manifesta illogicità in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla pena irrogata.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Questo, infatti, illustra adeguatamente le ragioni del diniego dell'invocata rinnovazione istruttoria (p. 3), dell'insussistenza di alcuna incapacità in capo all'imputato (p.

3) e della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (pp. 3 e 4). Parimenti si dica con riguardo al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Tale si presenta, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato (p. 5). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Don la Ferranti _10W:t,' e- ...114a.A.A.Nruo-. DEPOSITATO IN