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Ordinanza — n. 20116/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20116/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1.Antille Angela, nata a Torre del Greco il 9/11/1991 2.Annunziata Angelo, nato a San Giuseppe Vesuviano il. 15/4/1971 3.Balzano Carmine, nato a Castellammare di Stabia il 25/2/1992 avverso la sentenza del 10/10/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, perché direttamente proposti e sottoscritti dagli imputati, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20116/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 15/4/1971 3.Balzano Carmine, nato a Castellammare di Stabia il 25/2/1992 avverso la sentenza del 10/10/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, perché direttamente proposti e sottoscritti dagli imputati, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere esame delle censure formali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1.Antille Angela, nata a Torre del Greco il 9/11/1991 2.Annunziata Angelo, nato a San Giuseppe Vesuviano il. 15/4/1971 3.Balzano Carmine, nato a Castellammare di Stabia il 25/2/1992 avverso la sentenza del 10/10/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, perché direttamente proposti e sottoscritti dagli imputati, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estehs re Il Presiiente Emilia Anna Giordan Gior,oj Fidelbo DEPOSITATA IN C•Cli.EIRIA 2 2022.