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Ordinanza — n. 20105/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20105/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20105/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Camara Saio, nato in Gambia il 1/1/1993 avverso la sentenza del 24/9/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto della determinazione della pena base e diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva alla luce del giudizio negativo giudizio sulla personalità dell'imputato conclamato da un precedente per reato violento (una rissa) commesso a meno di un anno dal delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.) per cui è processo, sicché alcuna illogicità o contraddittorietà inficia le valutazione del giudice di merito;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20105/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.) per cui è processo, sicché alcuna illogicità o contraddittorietà inficia le valutazione del giudice di merito;

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero revoca della sospensione condizionale riesame dell'entità pena abbandono per lesioni personali assenza di persecuzione punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Camara Saio, nato in Gambia il 1/1/1993 avverso la sentenza del 24/9/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto della determinazione della pena base e diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva alla luce del giudizio negativo giudizio sulla personalità dell'imputato conclamato da un precedente per reato violento (una rissa) commesso a meno di un anno dal delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.) per cui è processo, sicché alcuna illogicità o contraddittorietà inficia le valutazione del giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere Eiste sore Il Presi ente Emilia Anna G'ord Gio Fidelbo DEPOSITATA IN CANCELLERIACA RE