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Ordinanza — n. 20099/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20099/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20099/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Radasanu Delia Isabelle, nata a Iasi (Romania) il 17/9/1987 avverso la sentenza del 6/7/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione sul diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.), non è deducibile in sede di legittimità perché l'applicazione della causa di non punibilità della lieve entità del fatto non era stata dedotta con i motivi di impugnazione, sicché non sussisteva alcun onere per i giudici di merito di verificarne la ricorrenza, né tale motivo è proponibile come denuncia di violazione di legge, involgendo una ricostruzione in fatto preclusa alla Corte di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20099/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.), non è deducibile in sede di legittimità perché l'applicazione della causa di non punibilità della lieve entità del fatto non era stata dedotta con i motivi di impugnazione, sicché non sussisteva alcun onere per i giudici di merito di verificarne la ricorrenza, né tale motivo è proponibile come denuncia di violazione di legge, involgendo una ricostruzione in fatto preclusa alla Corte di legittimità;

Parole chiave

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termini di ricorso opposizione tardiva tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 337 cod. pen
in relazione al delitto di resistenza (art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Radasanu Delia Isabelle, nata a Iasi (Romania) il 17/9/1987 avverso la sentenza del 6/7/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione sul diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.), non è deducibile in sede di legittimità perché l'applicazione della causa di non punibilità della lieve entità del fatto non era stata dedotta con i motivi di impugnazione, sicché non sussisteva alcun onere per i giudici di merito di verificarne la ricorrenza, né tale motivo è proponibile come denuncia di violazione di legge, involgendo una ricostruzione in fatto preclusa alla Corte di legittimità;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere nsore Il Pre dente Emilia Anna Giorgi Fidelbo DEPOSITATA I N CANCELLERIA 2.3