Ordinanza — n. 20098/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Emuekhare Junior, nato in Nigeria il 26/11/1995 avverso la sentenza del 16/9/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di .condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera 01 giudice di appello, dei motivi di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20098/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Emuekhare Junior, nato in Nigeria il 26/11/1995 avverso la sentenza del 16/9/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di .condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera 01 giudice di appello, dei motivi di impugnazione.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Emuekhare Junior, nato in Nigeria il 26/11/1995 avverso la sentenza del 16/9/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di .condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera 01 giudice di appello, dei motivi di impugnazione.
Né il ricorso evidenzia aspetti particolari, riguardanti i motivi di appello proposti e in relazione ai quali si denuncia carenza di motivazione, risolvendosi i motivi di ricorso nello sterile richiama a massime giurisprudenziali e contestazioni sullo stile del provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere re atore Il Pres dente Emilia Anna Gidràano GiorTk1 Fidelbo DEPOSITATA IN ,CANCELLERIA 23 ìMAI