Court dismisses appeal on tax evasion, ruling witness testimony admissible despite lack of prosecutor list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Deligia Mattia inadmissible regarding his conviction for tax evasion. The appellant argued that witness testimony was improperly admitted because the prosecutor failed to include these witnesses in the required list of testimonial means. The court rejected this claim, holding that the requirement for novelty extends beyond means unavailable to the parties at the time of the list deposit. Consequently, the lower court's exercise of judicial power to hear witnesses was deemed correct, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 507 cod. proc. pen.; The requirement of novelty for witness testimony is not limited to means that could not have been requested by the parties at the time of the deposit of the list of testimonial means.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Deligia Mattia, nato a Cagliari il 9/5/1982 avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione sono manifestamente infondati perché la sentenza appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto correttamente esercitato il potere del giudice, in mancanza del deposito della lista del Pubblico Ministero, di disporre l'audizione dei testi ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali (Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Parnoffo, Rv. 273643).
Né rileva, dunque, Rewee che tali testi non fossero stati indicati dal Pubblico Ministero nel corso del dibattimento richiedendo l'integrazione della prova; ,# Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere r- .tore Il Pre dente Emilia Anna Gor Giorgi Fidelbo POSITA1A