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Ordinanza — n. 20094/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints and no legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20094/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments presented were merely factual complaints rather than legal grounds. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances due to the violent nature of the resistance and the defendant's criminal record. The court rejected the appeal as it lacked any logical flaw or contradiction in the merit judge's well-founded evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must contain legal arguments; mere complaints on facts or repetition of issues already decided by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints legal arguments merit judgment cassation procedure motivi di rigore circostanze attenuanti condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hudorovich Sergio, nato a Udine il 17/2/1975 avverso la sentenza del 7/7/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce del giudizio sulla gravità del fatto, per le modalità violente della condotta di resistenza, e del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato conclamato dai suoi precedenti penali,, sicché alcuna illogicità inficia o contraddittorietà inficia le valutazione del giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrriissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre dente Emilia Anna Giord Giord o Fidelbo $ I TATA IN CANCELLE