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Ordinanza — n. 20093/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20093/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20093/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Orefice Alessio, nato a Napoli il 3/6/1990 avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nonché manifestamente infondati perché un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando le concrete modalità del fatto poiché l'imputato veniva sorpreso a violare le prescrizioni impostegli il giorno successivo alla constatazione di analoga violazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20093/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Orefice Alessio, nato a Napoli il 3/6/1990 avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nonché manifestamente infondati perché un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando le concrete modalità del fatto poiché l'imputato veniva sorpreso a violare le prescrizioni impostegli il giorno successivo alla constatazione di analoga violazione;

Parole chiave

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remissione della pena aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione infrazione privilegiata evasione all'obbligo di contribuzione allegazioni d'asilo contraddittorie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Orefice Alessio, nato a Napoli il 3/6/1990 avverso la sentenza del 15/10/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nonché manifestamente infondati perché un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando le concrete modalità del fatto poiché l'imputato veniva sorpreso a violare le prescrizioni impostegli il giorno successivo alla constatazione di analoga violazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere relatoile Il Pre "dente Em