Ordinanza — n. 20089/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFunicello Pasquale, nato a Montecorice il 17/3/1972 2. Brigandì Giuseppa, nata a Roccalumera il 18/6/1971 avverso l'ordinanza del 17 novembre 2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso un provvedimento non ricorribile né reclamabile, trattandosi di ordinanza di archiviazione, emessa all'esito dell'udienza camerale del 14 luglio 2020;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20089/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Brigandì Giuseppa, nata a Roccalumera il 18/6/1971 avverso l'ordinanza del 17 novembre 2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso un provvedimento non ricorribile né reclamabile, trattandosi di ordinanza di archiviazione, emessa all'esito dell'udienza camerale del 14 luglio 2020;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti dalle persone offese:
1. Funicello Pasquale, nato a Montecorice il 17/3/1972 2. Brigandì Giuseppa, nata a Roccalumera il 18/6/1971 avverso l'ordinanza del 17 novembre 2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso un provvedimento non ricorribile né reclamabile, trattandosi di ordinanza di archiviazione, emessa all'esito dell'udienza camerale del 14 luglio 2020;
Rilevato che l'art. 410-bis cod. proc. pen. disciplina i casi di nullità del provvedimento di archiviazione e prevede quale mezzo di impugnazione unicamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica, sicché l'ordinanza di impugnazione, emessa all'esito di udienza camerale, non è più ricorribile, ma solo reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Considerato che l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che sanziona con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio, non ricorrente nella fattispecie con la conseguenza che il mezzo di impugnazione proposto non è convertibile in quello astrattamente consentito;
Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il President