Ordinanza — n. 20085/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Longo Angelo, nato a San Gregorio di Catania il 12/2/1971 avverso la sentenza del 2/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto, che, per le modalità esecutive, avevano comportato il concreto svuotamento della efficacia della prescrizione imposta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20085/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto, che, per le modalità esecutive, avevano comportato il concreto svuotamento della efficacia della prescrizione imposta;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Longo Angelo, nato a San Gregorio di Catania il 12/2/1971 avverso la sentenza del 2/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto, che, per le modalità esecutive, avevano comportato il concreto svuotamento della efficacia della prescrizione imposta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio .2022 Il Consigliere ore Il Prg dente Emilia Anna Gior Giorjib Fidelbo DP S 'TAT