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Ordinanza — n. 20083/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20083/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vetrugno Cosimo Salvatore, nato a Mesagne il 26/5/1949 avverso la sentenza del 28/5/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla dedotta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, sono manifestamente infondati e riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dalla Corte di merito che ne ha escluso la fondatezza con corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 7 e ss. della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20083/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 7 e ss. della sentenza impugnata);

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale esame di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove cognizione del ricorso per cassazione censura costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vetrugno Cosimo Salvatore, nato a Mesagne il 26/5/1949 avverso la sentenza del 28/5/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla dedotta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, sono manifestamente infondati e riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dalla Corte di merito che ne ha escluso la fondatezza con corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 7 e ss. della sentenza impugnata);

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila curo in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Pr idente Emilia Anna G• ano Gior o Fidelbo DE